Pozzi per Acqua | ARGOMENTO | 1
L Il quadro normativo attualmente in vigore per le opere di emungimento delle acque sotterranee è articolato con procedure differenti a seconda del soggetto richiedente, del sito su cui insiste l’opera pozzo, nonché delle destinazioni d’uso delle acque emunte.
ART. 95 – R.D. 1775/33 e succ. mod.ni - Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondipropri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione alle Amministrazioni Provinciali o per grandi derivazioni alle Regioni, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire. L’Amm. Provinciale o Città metropolitana dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi lericerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbiainteresse a presentare opposizione. Previa visita sul luogo, l’Amm. Provinciale o Città metropolitana, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere (ora Polizia Mineraria Regionale) competente per le concessioni minerarie provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l’Amm. Provinciale o Città metropolitana nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo. Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.
Autorizzazione Art.95(…prescrizioni…) ……nella esecuzione del pozzo debbono osservarsi: le buone regole dell'arte del costruire, adottando le tecniche opportune, e le norme tecniche di cui all’all. 3 della Delibera C.I.T.A.I. del 4.2.77 (G.U. N° 48 del 21.2.77) e le disposizioni riportate nell’Allegato B delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per il tratto Metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce (D.P.C.M. di approvazione del PS5 pubblicato nella G.U. n. 114 19/05/2009). In particolare la perforazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la comunicazione fra falde diverse, provvedendo all’ isolamento delle falde non interessate all'emungimento. il richiedente dovrà affidare ad un Geologo iscritto all’ordine professionale gli accertamenti per l'emanazione delle prescrizioni opportune per la corretta esecuzione delle opere al fine di evitare inconvenienti e dissesti o pregiudizi al territorio e/o ad edifici e opere sovrastanti, anche in relazione ai prelievi di acqua, se rinvenuta, e con l'avvertenza che l'estrazione e l'utilizzazione delle acque deve essere compatibile con le capacità di ricarica dell'acquifero; La testata del pozzo dovrà essere posizionata a quota superiore al piano campagna, chiusa ed alloggiata in apposita cabina munita di serratura, arieggiata e protetta da eventuali infiltrazione di acque meteoriche. Il pozzo dovrà essere ubicato alla maggiore distanza possibile dai fabbricati esistenti; nel caso in cui la perforazione del pozzo dovesse superare la profondità di mt 30 dal piano di campagna è fatto l'obbligo di comunicazione all’ISPRA - Servizio Geologico - Dipartimento Difesa del Suolo ai sensi della Legge 464/84 Ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs n° 152/06 Parte Terza e dell’art. 17 del R.D. 1775/33, come modificato dall’art. 96 c. 4 del D.Lgs 152/06, a perforazione avvenuta il ricercatore dovrà presentare istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7 del R.D. N° 1775/33, allegando la documentazione di cui al Regolamento approvato con R.D. N° 1285/20. Si informa che ai sensi dell’art. 17 del R.D. 1775/33 è vietato derivare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente. La concessione potrà essere rilasciata solo previa acquisizione del parere favorevole dell’Autorità di Bacino competente….
ART. 7 – R.D. 1775/33 mod.ni art.96 dlgs 152/2006 - Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque vanno indirizzate alle Autorità competenti territorialmente (Provincia piccole derivazioni- Regione grandi derivazioni). Le domande, con allegata relazione idrogeologica, sono trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione (novanta giorni per le grandi derivazioni) comunicano il proprio parere vincolante all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorsi inutilmente i termini il Min. Ambiente nomina un commissario ad acta. L'Ufficio istruttore, sentiti tutti gli enti interessati, ove nullaosti, predispone un disciplinare dove vengono stabilite le modalità per la concessione, dopodichè si rilascia l’atto autorizzativo della concessione di durata massimo trentennale.
ART. 4 – R.D. 1775/33 - Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni. Il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successivamente con D.P.R. 238/1999 viene prorogato fino al 31/12/2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico. Concessione rilasciata con Determina Dirigenziale e Disciplinare registrato allegato (ai sensi dell’art. 7 R.D. 1775/33).
ART. 93 – R.D. 1775/33 - Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame. In ottemperanza al contenuto dell’ Art. 93, la Provincia non procede più alle istruttorie ai fini del rilascio delle COMUNICAZIONI per gli usi domestici, in quanto l’ unico obbligo per le utenze domestiche nei confronti della stessa è la presentazione della Denuncia Pozzo con cartografie allegate (C.T.R. 1:10000 e stralcio catastale).
Denuncia pozzo (ai sensi art. 10 del D.L.vo n. 275 12/07/1983 e Legge 290 art. 2 del 17/08/1999) 1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (proroga al 31/12/2007). A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 613; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.