Sonde geotermiche e Pozzi | ARGOMENTO | 1
Al fine di provvedere a un costante monitoraggio e controllo della diffusione delle piccole utilizzazioni di calore geotermico sul territorio regionale, la legge istituisce, presso la struttura regionale competente in materia, la banca dati degli impianti geotermici (“Registro regionale degli impianti geotermici” – RIG). Anche i proprietari degli impianti di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico esistenti prima dell’entrata in vigore della legge saranno tenuti a effettuare la registrazione al RIG. La Regione, inoltre, ha provveduto alla redazione della “Carta idro-geo-termica regionale”. L’installazione degli impianti geotermici resta vietata nelle aree di rispetto delle risorse idropotabili, nelle aree critiche per i prelievi idrici e nelle aree sottoposte a vincoli relativi al rischio di dissesto individuate dagli atti di pianificazione regionale in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e salvaguardia degli acquiferi vulnerabili, tenendo conto delle aree adibite a sfruttamento termale delle acque. Con un emendamento votato in Aula, il divieto d’installazione è stato esteso anche alle zone dove si riscontra presenza di gas radon con livelli superiori a 300 becquerel per metro cubo. La Regione Lazio ha disciplinato le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico attravero la L.R.3/2016 ed ha reso operativo il procedimento autorizzativo attravero l'emanazione del R.R.2/2022 che dispone le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti geotermici. Dall'agosto 2022 è operativa la piattaforma on-line del RIG La Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 3 sostiene l’uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore e raffrescamento da risorsa geotermica, al fine di promuovere una adeguata diffusione della geotermia quale fonte di produzione di calore ed energia da fonti rinnovabili”. La legge non stanzia fondi nell’immediato ma prevede la possibilità di individuare risorse per incentivare la diffusione e l’installazione degli impianti nell’ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Le norme regolano le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico – definite dall’articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 – ottenute tramite l’esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde e fluidi geotermici, comprese le acque calde sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2000 Kw termici.